La normativa per la 

costruzione delle barche 

 

 

 

 

 

La normativa italiana vigente per  la costruzione e l'abilitazione alla navigazione di una barca  fa riferimento a due leggi: 

 

la "Legge 11 febbraio 1971 n. 50" 

 

la "Legge 8 luglio 2003, n.172"

 

Come fare per essere in regola? Proviamo a spiegarlo nel modo più semplice possibile

 

 

 

 

Abbiamo due casi:

  1. barca interamente autocostruita

  2. barca costruita da un cantiere (anche parzialmente)
     

a.  barca interamente autocostruita  

 

La barca interamente autocostruita non necessita della marcatura CE e fa riferimento alla vecchia legge 50/71 sul diporto e successive modificazioni, e in parte alla nuova legge 172/03. 

 

Se la barca  è di lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri, può essere un natante e non ha  bisogno dell'iscrizione al RID (Registro Imbarcazioni Diporto).

 

In teoria con la stessa barca inferiore a 10 metri, se si intende navigare entro 6 miglia dalla costa, non c'è la necessità di dichiarare la costruzione a nessuno. Conviene comunque fare almeno una autocertificazione.

 
Se con lo stessa barca si intende navigare entro le 12 miglia, si dovrà far richiesta a un "organismo notificato" (RINa, Der Noske Veritas, ANCCP, Istituto Giordano o Udicer) per la visita di collaudo, che abiliterà la barca a navigare oltre le sei miglia (ma non oltre le 12 perché è ancora natante). Per il collaudo sono previste una prova di galleggiabilità e una di prova di  stabilità.

 
Per navigare senza limiti si dovrà iscrivere la barca al RID. La barca non sarà più un "natante" ma una "imbarcazione", con immatricolazione e licenza di navigazione. La richiesta dovrà essere presentata alla "Capitaneria di Porto" o presso un "ufficio circondariale Marittimo".

 

Può essere "natante" una barca con lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri.

Una barca con lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri può essere solo imbarcazione.

 
Può essere "imbarcazione" una barca con lunghezza fuori tutto superiore ai 5 metri, con bordo libero di almeno 50 centimetri, che superi il collaudo per la navigazione senza limiti e ottenga il numero di matricola con l'iscrizione al RID.

  

Ad esempio:

L'Idea 21, piccolo monotipo d'altura, se autocostruito , può navigare come natante entro le 6 miglia dalla costa senza necessità di collaudo,  come natante entro le 12 miglia dopo aver effettuato il collaudo, come imbarcazione senza limiti dalla costa, dopo aver ottenuto l'iscrizione al RID 

 

 

 

 

 

b.   barca costruita da un cantiere (anche parzialmente)

 

La barca costruita dal cantiere, anche parzialmente (guscio, kit ecc.), necessita della marcatura CE e fa riferimento solo alla nuova legge 172/03.  La marcatura CE è di esclusiva competenza del cantiere, anche nel caso in cui la barca sia una realizzazione one-off commissionata dall'armatore o sia stato fornito solo il guscio nudo. Sarà quindi il cantiere ad espletare tutte le procedure per ottenere l'omologazione della barca alle norme CE.
 
Non rientra in questa tipologia una barca costruita da sagome pretagliate con CNC come nei nostri kit di costruzione, infatti  queste sagome sono elementi dello scafo ma non un guscio completo, pur se parziale. In questo caso la barca è da considerarsi interamente autocostruita.

 

I limiti di navigazione per le barche con marcatura CE non sono dati da una distanza definita dalla costa ma da un più generico tipo di navigazione e soprattutto dallo "stato del mare", secondo quattro categorie di progettazione: 

 

A. in alto mare

progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (scala Beaufort) e l'altezza 

significativa delle onde superiore a 4 m; unità da diporto ampiamente autosufficienti.

 

B. al largo

progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può 

raggiungere 4 m.

 

C. in prossimità della costa

progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari 

a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m.

 

D. in acque protette

progettate per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa 

delle onde può raggiungere 0,50 m.

 

Le barche con marcatura CE devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento ed altri requisiti essenziali e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

 

Anche nel caso  di costruzione in cantiere, la barca può essere "natante" se la lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri

E' "imbarcazione" se la lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri.

Se con una barca di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri si intende navigare in acque internazionali (stabilite per convenzione oltre le 12 miglia), questa dovrà essere  iscritta al RID come "imbarcazione". 

Ad esempio:

Il Didi 950, un racer d'altura di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri ma progettato e costruito in cantiere  in conformità alla Categoria B per navigazione in alto mare, non potrà navigare in acque internazionali come natante. Per poterlo fare dovrà essere immatricolato, con l'iscrizione al RID come imbarcazione..

 

  

Per il natante, che sia costruito in cantiere o autocostruito il limite delle 12 miglia dalla costa non è quindi determinato dalle caratteristiche tecniche della barca ma dal suo"status" giuridico, per il quale non può navigare al di fuori delle acque territoriali.

  

 

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