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Nuove norme per la nautica da diporto
LEGGE 8 luglio 2003, n.172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico.
(GU n. 161 del 14-7-2003)
testo in vigore dal: 29-7-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART.
1.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
ART.
2.
(Unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio).
ART.
3.
(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche).
ART.
4.
(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).
ART.
5.
(Modifiche al codice della navigazione).
ART.
6.
(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto.
Disposizioni varie).
ART.
7.
(Unita' navali storiche).
ART.
8.
(Ordinanze di polizia marittima).
ART.
9.
(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione).
ART.
10.
(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814).
ART.
11.
(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali).
ART.
12.
(Azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici).
ART.
13.
(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per
finalita' turistico-ricreative nonche' l'esercizio di attivita' portuali).
ART.
14.
(Sgravi contributivi).
ART.
15.
(Disposizioni abrogative).
ART. 1.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"ART. 1. -
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla
navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai
quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da
diporto sono denominate:
a) "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) "nave da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a
24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza da 10
a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) "natante da diporto": le unita' individuate ai sensi dell'articolo
13 della presente legge.
4. Le unita' da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di
locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto,
nonche' come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza
massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto
del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o
rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione
di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti";
b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"ART. 5. -
1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti
dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli
uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie
di porto. Il modello dei registri e' approvato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici
marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o
degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza
dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle
unita' da diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unita' da diporto, l'acquirente deve
chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad
uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve
essere allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti
fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita',
l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica
dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita';
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione
installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario
della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unita' stessa
fino alla data della presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione
dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta'
da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi
dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono
rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che
sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non
avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere
restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve
presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprieta' e la
documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le
eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale
rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria
unita' da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto puo' chiedere la cancellazione della propria unita' dal
registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta;
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei
natanti";
c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. -
1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o
mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro
di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso
l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme
previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o
della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
all'unita' iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce
stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di
agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere
regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere
l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui
all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in
Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta";
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"ART. 8. -
1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di
iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la
licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in
acque marittime e interne senza alcun limite, nonche' il certificato di
sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di
iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la
licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di
navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla
dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario
stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonche' il certificato di
sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono
riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unita' da diporto di cui al comma 2
sono:
a) per le unita' senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unita' con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato
II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.436, e successive
modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare
agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare
molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di
altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di
cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni";
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"ART. 9. -
1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai
modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle
annotazioni per le attivita' di locazione, di noleggio e insegnamento della
navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il
tipo e le caratteristiche principali dell'unita', il nome del proprietario, il
nome dell'unita', se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione
autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi
della proprieta' e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia
sull'unita' di cui e' stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della
sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle
caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome
dell'unita' e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente
legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la
navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di
smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che
attesti la vigenza della
copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione
tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il
certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo
possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o
informatici";
f) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"ART. 12. -
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le
imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' delle unita' e fa
parte dei documenti di bordo. Esso e' rilasciato, convalidato o rinnovato con le
procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";
g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"ART. 13. -
1. Sono natanti:
a) le unita' da diporto a remi;
b) le unita' da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri,
misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera
b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui
all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del
certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle
imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini,
sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con superficie
velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio
dalla costa, nonche' degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari,
disciplinati con ordinanze delle competenti autorita' marittime e della
navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi
similari sono richieste la maggiore eta' e la patente nautica, secondo quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente
la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun
limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico
autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta
a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di
conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto
organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti
dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al
noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale e'
disciplinata, per quanto concerne le modalita' della loro condotta, con
ordinanza del capo del circondario";
h) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"ART. 33. -
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto,
l'autorita' che
rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle
persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione
tecnica presentata per l'iscrizione dell'unita'.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e'
documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal
manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e
della dichiarazione di conformita' del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
ottobre 1999, n. 478.
3. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita'
da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di
personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio
necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere,
anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla
distanza da porti sicuri";
i) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"ART. 35. -
1. A giudizio del comandante o del conduttore, i
servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti
anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti purche' abbiano
compiuto il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera
e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal
personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della
navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono
essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in
qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di
eta'";
l) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
"ART. 37. -
1. Il proprietario di una unita' da diporto, qualora
intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti
nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve
preventivamente richiedere all'autorita' competente apposito
documento, redatto in conformita' al modello di cui al decreto del
Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione
dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati
indicati nello stesso documento";
m) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
"ART. 39. -
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta
di una unita' da diporto senza avere conseguito la prescritta
abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si
applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unita'
da diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel
caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una
unita' da diporto con una abilitazione scaduta e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a
1.033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unita' da diporto non
osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente
emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del
mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non
osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della
navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da
diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non
osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento
emanato dall'autorita' competente in base alla presente legge e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
50 euro a 500 euro.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della
sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il
periodo di sospensione della navigazione e' riportato sulla licenza
di navigazione medesima";
n) il primo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"La responsabilita' civile verso terzi derivante dalla
circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 1,
comma 3, della presente legge, e' regolata dall'articolo 2054 del
codice civile";
o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti
dai seguenti:
"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano alle unita' da diporto, come
definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con
esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore
ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati";
p) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"ART. 49. -
1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di
lunghezza superiore a 24 metri e' fatto obbligo di installare un
impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche
secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o
inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia
dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato
ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le
norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle
unita' da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni
ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia
una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla
normativa vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno
Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati
sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al
collaudo da parte dell'autorita' competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente e
corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata
all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al
rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita
all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso
di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti,
corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata
all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il
richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede
ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido
indipendentemente dall'unita' in cui l'apparato viene installato.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita'
da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non
sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una
societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici
stipulati con le societa' concessionarie possono essere disdettati
alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita'
della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare
l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della
navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di
corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai
fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando lo
ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo
dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli
importatori, i distributori e gli utenti";
q) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
"ART. 54. -
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione
della presente legge";
r) dopo l'articolo 54, e' inserito il seguente:
"ART. 54-bis. -
1. I procedimenti amministrativi relativi alle
unita' da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni
dalla data di presentazione della documentazione prescritta".
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione
di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come
sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano
a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme di attuazione previgenti.
ART. 2.
(Unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio).
1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, e' sostituita dalla seguente:
"b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto con cui una
delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere
a disposizione dell'altra parte l'unita' da diporto per un
determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine
o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle
condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella
disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio".
2. E' istituita la qualifica professionale di comandante di nave
da diporto adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o piu' regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di
comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita' da diporto
impiegate in attivita' di noleggio, nonche' la determinazione del
numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei
servizi di bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di
noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente
articolo.
4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 647, e' abrogato.
5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle
unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di
arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.
189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a
bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e'
disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello
Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle
parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione
internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.
ART. 3.
(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche).
1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa
disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e
comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite
in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non
superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli
organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste
dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le norme
tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma
1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio
di due persone, piu' il comandante, di nazionalita' italiana o di
altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga
necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio componenti
di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione
concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle
di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al
comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per
l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).
1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i
quali e' vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione
sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della
Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di
segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association
Internationale de Signalisation Maritime-International Association of
Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".
2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i
mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque,
al comando o alla conduzione di un'unita' da diporto, che comunque
non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il
divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3,
lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 200 euro a 1.000 euro".
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e'
determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area
protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla
conduzione dell'unita' da diporto non sia comunque a conoscenza dei
vincoli relativi a tale area".
ART. 5.
(Modifiche al codice della navigazione).
1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione,
le parole: "e dagli altri uffici designati dal Ministro per le
comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", sedi di direzione
marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non
siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono
accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della
navigazione, e' aggiunto il seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa
sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con
ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio
marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo
scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro
ART. 6.
(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica
da diporto. Disposizioni varie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri
Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle
disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformita' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative
nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della
nautica da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto
anche delle seguenti misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento di
iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle
navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo
del certificato di sicurezza nonche' alla istituzione di registri
nazionali;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unita' da
diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la
misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai
sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi
per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato
competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le
tabelle previste da precedenti disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi
all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni
radiotelefoniche in dotazione alle unita' da diporto;
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base
delle seguenti ulteriori misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della
motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero delle attivita' produttive della vigilanza
sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da
utilizzare a bordo di unita' da diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una
completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel
contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali
stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze
amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti
fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per
le persone disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la
creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo
nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari
necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di
nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della
navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di
dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso
di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la
disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto
legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione,
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette
alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti
Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni
dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal
presente comma, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo puo' emanare,
con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o
correttive del medesimo decreto legislativo.
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto
dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di
porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai
beni del demanio marittimo, gia' trasferite alla regione Sicilia ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n.
684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ART. 7.
(Unita' navali storiche).
1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del
codice della navigazione e le unita' da diporto di cui all'articolo 1
della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla
presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o
accessorio, che abbiano piu' di 25 anni di eta' dal momento della
costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la peculiarita'
progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della
costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano
resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi
particolari;
c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle
personalita' che li hanno posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed
economico del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purche'
utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui
ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio
decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi
obbligatoriamente su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di
valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui
beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di professionalita' e di
affidabilita' da parte dei cantieri navali nazionali e degli
artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e
assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei
beni di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo.
ART. 8.
(Ordinanze di polizia marittima).
1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia
marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione
rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento
marittimo.
ART. 9.
(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione).
1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano
nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di
porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con
specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in
materia di sicurezza della navigazione da diporto.
ART. 10.
(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814).
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il
terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono
iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi
volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da
quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli ad essi assimilabili".
ART. 11.
(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali).
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unita' da
diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura
di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579
del codice della navigazione e' disposta solo ad istanza degli
interessati.
ART. 12.
(Azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici).
1. Le azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi
turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di
ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento
finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,
lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
ART. 13.
(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per
finalita' turistico-ricreative nonche' l'esercizio di attivita' portuali).
1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2
dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si
interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni
demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, quali
indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo
01.
2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente
comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle
rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, e'
aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza
statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con
licenza".
4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e' aggiunto il seguente periodo:
"Su motivata richiesta dell'impresa
concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento
ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo".
ART. 14.
(Sgravi contributivi)
1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura
superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo
scopo previsti.
ART. 15.
(Disposizioni abrogative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e
successive modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive
modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n.
202, e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e
successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6
marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, non e' piu' dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per
l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per
l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Normativa
(sommario)
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