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La normativa per la costruzione delle barche
La normativa vigente riguardante la costruzione e l'abilitazione alla navigazione di una barca fa riferimento a due leggi: la "Legge 11 febbraio 1971 n. 50" e la "Legge 8 luglio 2003, n.172"
Come fare per essere in regola? Proviamo a spiegarlo nel modo più semplice possibile
Abbiamo due casi:
a. barca interamente autocostruita
La barca interamente autocostruita non necessita della marcatura CE e fa riferimento alla vecchia legge 50/71 sul diporto e successive modificazioni, e in parte alla nuova legge 172/03.
Se la barca è di lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri, può essere un natante e non ha bisogno dell'iscrizione al RID (Registro Imbarcazioni Diporto).
In teoria con la stessa barca inferiore a 10 metri, se si intende navigare entro 6 miglia dalla costa, non c'è la necessità di dichiarare la costruzione a nessuno. Conviene comunque fare almeno una autocertificazione.
Può essere "natante" una barca con lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri. Una barca con lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri può essere solo imbarcazione.
Ad esempio: L'Idea 19, piccolo monotipo d'altura, se autocostruito , può navigare come natante entro le 6 miglia dalla costa senza necessità di collaudo, come natante entro le 12 miglia dopo aver effettuato il collaudo, come imbarcazione senza limiti dalla costa, dopo aver ottenuto l'iscrizione al RID
b. barca costruita da un cantiere (anche parzialmente)
La barca costruita dal cantiere, anche parzialmente (guscio, kit ecc.), necessita della marcatura CE e fa riferimento solo alla nuova legge 172/03. La marcatura CE è di esclusiva competenza del cantiere, anche nel caso in cui la barca sia una realizzazione one-off commissionata dall'armatore o sia stato fornito solo il guscio (o il kit). Sarà quindi il cantiere ad espletare tutte le procedure per ottenere l'omologazione della barca alle norme CE.
I limiti di navigazione per le barche con marcatura CE non sono dati da una distanza definita dalla costa ma da un più generico tipo di navigazione e soprattutto dallo "stato del mare", secondo quattro categorie di progettazione:
A. in alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m; unità da diporto ampiamente autosufficienti.
B. al largo: progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m.
C. in prossimità della costa: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m.
D. in acque protette: progettate per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 0,50 m.
Le barche con marcatura CE devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento ed altri requisiti essenziali e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.
Anche nel caso di costruzione in cantiere, la barca può essere "natante" se la lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri . E' "imbarcazione" se la lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri. Se con una barca di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri si intende navigare in acque internazionali (stabilite per convenzione oltre le 12 miglia), questa dovrà essere iscritta al RID come "imbarcazione". Ad esempio: Il Caribbea 30, un cruiser d'altura di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri ma progettato e costruito in cantiere in conformità alla Categoria A per navigazione in alto mare, non potrà navigare in acque internazionali come natante. Per poterlo fare dovrà essere immatricolato, con l'iscrizione al RID come imbarcazione..
Per il natante, che sia costruito in cantiere o autocostruito, il limite delle 12 miglia dalla costa non è quindi determinato dalle caratteristiche tecniche della barca ma dal suo"status" giuridico, per il quale non può navigare al di fuori delle acque territoriali.
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